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Permesso di Soggiorno Che Permettono di Lavorare

Permesso di Soggiorno Che Permettono di Lavorare

Un cittadino extracomunitario ha bisogno di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato per poter lavorare in Italia.

Il lavoro non è sempre consentito dal permesso di soggiorno.

Per fornire al datore di lavoro una prospettiva migliore, in questo saggio spiegherò quali sono i permessi di soggiorno che consentono di lavorare regolarmente in Italia.

Cosa comporta il permesso di soggiorno per lavoro subordinato?

  • un permesso di soggiorno per motivi stagionali, di lavoro autonomo o di lavoro;
  • un visto per lavoro o per ricerca di lavoro;
  • permesso di soggiorno per motivi familiari;
  • un’autorizzazione di soggiorno per affidamento;
  • un’autorizzazione di soggiorno per asilo politico;
  • un visto per residenza con protezione secondaria;
  • un permesso di soggiorno per motivi di sicurezza;
  • permesso di soggiorno per motivi di studio (con visto; massimo 1.040 ore annue; articolo 14 del DPR 394/99);
  • permesso di soggiorno per motivi di studio (da permesso per motivi familiari – tempo pieno)
  • articolo 31 del permesso per assistenza ai minori;
  • domanda di legalizzazione internazionale dell’occupazione (dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda);
  • autorizzazione all’integrazione minima
  • i familiari di un cittadino UE o di un beneficiario di rendita Inail – Inps possono soggiornare legalmente senza visto con un permesso di soggiorno facoltativo;
  • la precedente carta di soggiorno, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • un permesso di soggiorno per familiari di cittadini dell’UE;
  • un permesso di soggiorno d’emergenza;
  • permesso di soggiorno per attività civiche straordinarie;
  • il permesso di soggiorno per circostanze particolari (ex art. 18, art. 18 bis, art. 22, art. 12 sexismo e art. 0 del D.L. 113/2018, ora L. 132/2018);
  • il permesso di soggiorno per motivi umanitari concesso prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 113/2018, divenuto Legge 132/2018;

Diamo ora una rapida occhiata a ciascuno dei permessi di soggiorno in uso.

Lavoro subordinato

Il lavoratore extracomunitario entrato in Italia dopo il rilascio di un nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro e che ha sottoscritto un apposito contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione può ottenere dalla Questura un visto di soggiorno per lavoro subordinato.

Viene sempre rinnovato dopo la scadenza e consente di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo. La sua validità è equivalente alla durata dell’offerta di lavoro, ma non supera in nessun caso un anno per un contratto a tempo determinato e due anni per un tempo indeterminato.

Nell’ambito delle particolari quote di ingresso per lavoro definite dal governo attraverso i Decreti Flussi, il datore di lavoro deve presentare una domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione per ottenere il permesso di lavoro.

Lavoro stagionale

Il visto di soggiorno per lavoro stagionale consente l’impiego di lavoratori da parte di imprese che svolgono una o più attività stagionali, spesso legate all’agricoltura o al turismo.

Viene rilasciato dalla Questura su richiesta del cittadino straniero che è entrato in Italia dopo aver ricevuto il permesso di lavoro dal datore di lavoro e che ha perfezionato un apposito contratto di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Non è prevista la possibilità di proroga oltre questo tempo massimo, che dura da un minimo di venti giorni a un massimo di nove mesi.

Lavoro stagionale ricorrente

Il visto di soggiorno annuale fino a tre anni può essere concesso al cittadino straniero che dimostri di essersi recato in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi.

Viene concesso dalla Questura su richiesta del cittadino straniero che è entrato in Italia dopo aver ricevuto un permesso di lavoro di lunga durata dal proprio datore di lavoro e che ha compilato un’apposita convenzione di soggiorno per lavoro stagionale presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Ogni anno ha la stessa durata dei due anni precedenti.

Non è necessario che i due precedenti legami di lavoro stagionale esistessero al momento della presentazione della domanda.

Indipendentemente dalla pubblicazione del regolamento dei flussi per il lavoro stagionale, il lavoratore regolarmente assunto può entrare nuovamente in Italia per ingressi successivi sulla base di una semplice prova di assunzione da parte del datore di lavoro.

Lavoro autonomo

Quando una persona straniera richiede un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, la Questura lo rilascia nei limiti delle quote stabilite dal Governo nel Decreto Flussi. Il permesso di soggiorno consente allo straniero di svolgere qualsiasi attività lavorativa o di lavoro autonomo durante la permanenza in Italia.

Se si tratta di una professione regolamentata, l’interessato deve prima acquisire il nulla osta della Camera di Commercio con attestazione dei criteri economici essenziali, poi il nulla osta della Questura e infine il visto d’ingresso della rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese.

In attesa di trovare lavoro

Il permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri disoccupati è concesso per un periodo massimo di un anno, o per il periodo di tempo in cui il lavoratore straniero ha percepito prestazioni di sostegno al reddito (come l’indennità di mobilità o il trattamento di disoccupazione), se superiore.

Se il lavoratore può dimostrare di avere un reddito annuo complessivo per la propria famiglia convivente almeno pari all’assegno sociale aumentato della metà come indicato all’articolo 29, comma 3, lettera b del TU Immigrazione, può ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno mentre cerca lavoro.

Problemi familiari

Se un cittadino straniero è già in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, il coniuge, i figli minorenni, i figli maggiorenni disabili, i genitori a carico (se non hanno altri figli nel Paese d’origine o di provenienza) o i genitori ultrasessantacinquenni possono richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari.

In altre parole, viene concesso al membro della famiglia che è riuscito a riunire il nucleo familiare.

Questo visto viene concesso anche a chi entra a far parte della famiglia dello straniero per nascita o matrimonio, nonché al genitore naturale di un bambino che vive regolarmente in Italia con l’altro genitore.

La persona straniera attualmente residente in Italia deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la domanda di Nulla Osta per ricongiungimento familiare e dimostrare di disporre di denaro sufficiente e di un alloggio adeguato per sé e per i propri familiari (scopri i requisiti per il ricongiungimento familiare).

Quando il figlio compie 18 anni, il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, per ingresso al seguito del lavoratore o per coesione familiare può essere convertito in permesso per lavoro subordinato (per il figlio), per lavoro autonomo o per studio, o in permesso di soggiorno per residenza elettiva. È inoltre possibile sia il lavoro subordinato che quello autonomo.

Assistenza ai bambini

Su autorizzazione del Tribunale per i minorenni, il familiare di un minore che si trova sul territorio italiano ottiene il permesso di soggiorno per assistenza ai figli (ex art. 31). Permette di svolgere attività lavorativa e può essere trasformato in permesso di lavoro a partire dal 20 dicembre 2021.

Integrazione minori

Il permesso di soggiorno per minore integrazione consente esclusivamente di partecipare a programmi di inserimento sociale destinati a minori stranieri abbandonati nel nostro Paese. In determinate circostanze, al raggiungimento della maggiore età, il residente può convertire il permesso di soggiorno per minore integrazione in un permesso di soggiorno per studio, lavoro autonomo o lavoro subordinato.

In ogni caso, il minore è autorizzato a svolgere qualsiasi attività che rientri nel diritto, nella responsabilità e nell’obbligo di istruzione e formazione (apprendistato).

Adozione o tutela

Nelle situazioni di affidamento diretto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni o su iniziativa dei Servizi Sociali reso esecutivo dal Giudice Tutelare a seguito di un provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” del Comitato per i Minori Stranieri, i minori attualmente in possesso di un permesso per minore età possono convertirlo in un permesso di soggiorno per affidamento.

Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare in tutte le circostanze in cui la legge italiana lo autorizza per i minori in generale (e subordinatamente all’assolvimento dell’obbligo scolastico), e può essere trasformato in permesso per studio o lavoro al compimento del 18° anno di età.

I minori assistiti da un cittadino straniero regolarmente residente nel Paese e che risiede con loro sono iscritti nel permesso di soggiorno dell’assistente fino al compimento del 14° anno di età e, al compimento del 14° anno, ottengono un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Al compimento del 18° anno di età, i ragazzi non accompagnati in possesso di un permesso per affidamento possono convertirlo in permesso per studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo se:

  • sono entrati in Italia da almeno tre anni prima di compiere 15 anni;
  • abbiano partecipato per almeno due anni a un’iniziativa di integrazione sociale e civile gestita da un’organizzazione governativa o privata con rappresentanza nazionale e iscrizione nei relativi registri legali;

Sono iscritti a programmi di istruzione, svolgono un lavoro retribuito nelle forme e nei termini consentiti dalla legge, oppure hanno un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

Status di rifugiato politico o di difesa internazionale

La Questura rilascia un permesso di soggiorno per asilo politico al titolare dello “status di rifugiato” o di “persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale”, che consente lo svolgimento di attività lavorative.

Le normative europee e italiane fanno riferimento alla seguente definizione di rifugiato: “un cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del proprio Paese e non può o non vuole chiedere protezione a tale Paese, oppure un apolide che si trova fuori dai confini di tale Paese”.

I minori stranieri non accompagnati hanno il diritto di chiedere asilo tramite il loro tutore se temono di essere perseguitati nel loro Paese d’origine a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o convinzioni politiche.

La Commissione territoriale competente per il riconoscimento dello status di rifugiato valuta la richiesta di asilo.

Richiesta di protezione internazionale o di asilo

Come regola generale, il permesso di soggiorno per un richiedente asilo non autorizza a lavorare prima dell’effettivo riconoscimento di questo status; tuttavia, se la domanda non è ancora stata decisa, il richiedente sarà autorizzato a lavorare una volta trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Non è possibile trasformare il permesso di abitazione in permesso di lavoro.

Inoltre, le persone che presentano un ricorso legale contro il rifiuto della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ottengono questa autorizzazione.

Apolidia

Il permesso di soggiorno per “status di apolide”, che viene rilasciato a chi ha una certificazione di apolidia, è valido per lo svolgimento di attività lavorative; gli apolidi sono equiparati ai rifugiati in questo senso.

Una persona considerata apolide secondo la Convenzione di New York del 1954 è quella a cui nessuno Stato riconosce la cittadinanza.

Può chiedere la cittadinanza italiana dopo cinque anni di residenza continuativa con permesso di soggiorno.

In questa situazione, l’apolidia decade automaticamente.

I diritti di lavorare, studiare, iscriversi all’assicurazione sanitaria, ricongiungersi con la famiglia e richiedere la carta di soggiorno sono essenzialmente gli stessi per gli apolidi e per i normali cittadini stranieri con permesso di soggiorno a tempo indeterminato.

Difesa sussidiaria

La Questura rilascia al titolare dello “status di protezione sussidiaria” un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, che consente la fornitura di manodopera.

Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono le condizioni.

Lo straniero che non soddisfa i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma per il quale sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se tornasse nel Paese in cui aveva precedentemente la residenza abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, non potrebbe o, a causa di,

Studio, tirocinio e formazione professionale

Il limite massimo annuale per il lavoro con un visto di soggiorno per studio, tirocinio o formazione professionale è di 1040 ore.

Se lo studente riceve un’offerta di lavoro, può anche trasformarla in un visto di lavoro, nel rispetto delle quote di ingresso assegnate.

Gli studenti stranieri possono anche intraprendere un lavoro autonomo intermittente, collaborazioni pianificate e continuative o altre attività di lavoro autonomo durante questi periodi. Dopo l’iscrizione al relativo corso di studi in Italia, il cittadino straniero che ha conseguito una laurea o un master in Italia può convertire il proprio visto di soggiorno per motivi di studio al di fuori delle quote previste.

Lo studente che ha conseguito una laurea, un dottorato, un master di I o II livello, un attestato o un diploma post-laurea può richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione se non ha già un’offerta di lavoro, oppure può convertire il permesso di soggiorno per lavoro subordinato se ne ha una.

Visto di soggiorno UE per residenti permanenti

Lo svolgimento di attività lavorative è consentito dal permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Viene concesso a un cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno valido da almeno cinque anni, che dimostri di avere denaro sufficiente per vivere comodamente (secondo le linee guida per il ricongiungimento familiare), che disponga di un alloggio adeguato che soddisfi i requisiti minimi stabiliti dalla legge locale e che dimostri di avere un reddito almeno pari all’importo annuale dell’assegno sociale.

Non possono usufruire di questo permesso i cittadini stranieri che studiano, che beneficiano di protezione temporanea o umanitaria, che fanno domanda di asilo o che chiedono asilo in Italia.

Lo straniero deve essersi assentato dal territorio italiano nei cinque anni precedenti la richiesta, ad eccezione di gravi circostanze, per un totale di più di 10 mesi nel quinquennio o di 6 mesi consecutivi.

Per ottenere il permesso di soggiorno è necessario superare un esame di lingua italiana.

Permesso di soggiorno di un familiare di un cittadino dell’Unione europea

Il Decreto Legislativo 30/2007 consente l’esercizio in Italia di qualsiasi attività economica, autonoma o subordinata, che la legge non riserva al cittadino italiano, attraverso il rilascio di una carta di soggiorno al familiare straniero di un cittadino italiano o dell’Unione Europea con un diritto di soggiorno superiore a tre mesi.

I familiari di cittadini dell’UE possono ottenere un permesso di soggiorno permanente.

Dopo cinque anni di residenza continuativa, la Questura rilascia la carta di soggiorno permanente ai familiari di cittadini dell’UE.

Come il precedente, consente l’esercizio di ogni tipo di attività economica – indipendente o subordinata – in Italia.

Quali sono i permessi di soggiorno che non consentono di lavorare?

  • permesso di soggiorno per motivi religiosi;
  • richiesta di asilo (entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale);
  • permesso di soggiorno per minore età;
  • un visto per viaggi di cura;
  • l’autorizzazione a risiedere volontariamente (con un visto straniero);
  • autorizzazione di soggiorno per attività sportiva;
  • permesso di soggiorno in attesa di naturalizzazione;
  • un visto di residenza per motivi di giustizia;
  • un permesso di soggiorno per formazione accademica.

Infine, tenete presente che la dichiarazione di presenza non vi consente di lavorare in Italia (in circostanze di brevi soggiorni per visita, affari, turismo, ecc.)

Spero che questo post sia stato utile per aiutare i lettori a capire quali permessi di soggiorno in Italia consentono di svolgere attività lavorative.

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