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Permesso di Sogiorno Per Stranieri

Permesso di Sogiorno Per Stranieri

Come fare domanda, per quanto tempo e cosa serve per richiederlo, l’edizione di adesso delle istruzioni complete e aggiornate.

Se siete cittadini di un Paese non appartenente all’Unione Europea, dovete ottenere un permesso di soggiorno dal Governo italiano per poter vivere e lavorare legalmente in Italia.

Una volta ottenuto, il titolare del permesso è autorizzato a rimanere nel Paese per il periodo di tempo indicato nel documento e a svolgere all’interno del Paese attività coerenti con le finalità dichiarate nel permesso o comunque consentite dalla legge.

Disciplina

Sia il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sia il D.Lgs. 286/1998 (c.d. T.U.I.), come modificato dal D.Lgs. 113/2018, disciplinano le regole per l’ottenimento del permesso di soggiorno.

Scadenze per la presentazione della domanda

Entro otto giorni lavorativi dalla prima ammissione dello straniero nel territorio italiano, lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del Testo Unico sull’Immigrazione (T.U.I).

Soggetti partecipanti

Chi deve compilare il modulo?

Per l’ingresso in Italia dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea è necessario un visto di lungo periodo (il cosiddetto visto nazionale, per durate superiori a 90 giorni), mentre per l’ingresso in Italia non è necessario un visto di breve periodo (inferiore a 90 giorni).

Se un cittadino dell’UE intende rimanere in Italia per più di tre mesi, deve solo registrarsi presso l’ufficio anagrafico locale dopo il primo periodo di tolleranza di tre mesi dall’arrivo nel Paese; per soggiorni inferiori a tre mesi non sono necessarie altre pratiche.

A chi viene rilasciato?

Lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno presso la Questura della provincia in cui risiederà.

La procedura viene avviata da un soggetto e la domanda viene spesso presentata all’Ufficio Immigrazione della suddetta Questura entro i termini previsti dal Testo Unico. Ai sensi dell’art. 36, comma 1, del Regolamento di attuazione del T.U.I., le domande di ricongiungimento familiare e di ingresso per lavoro subordinato devono essere presentate allo Sportello Unico per l’Immigrazione, che ha sede presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo di residenza del richiedente.

Le domande possono essere presentate presso gli uffici postali abilitati in base alla convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno e Poste Italiane S.p.a. (ai sensi dell’art. 39, comma 4 bis, della Legge n. 3/2003).

Le domande di nuovo permesso di soggiorno (o di rinnovo, come spiegato più avanti) sono presentate nelle seguenti circostanze:

  • Assistenza ai bambini in affidamento;
  • Adozione;
  • Per motivi di fede religiosa;
  • Vivere ovunque perché si è scelto di farlo;
  • Esaminare (per più di tre mesi);
  • Missione;
  • Richiesta di asilo per motivi politici (rinnovo);
  • Stage di formazione tecnica;
  • in attesa del reintegro della cittadinanza;
  • Chi si trova in uno stato di limbo nella ricerca di un lavoro;
  • Documento comprovante il diritto di soggiorno all’estero (ora denominato “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”);
  • Lavoro autonomo;
  • Lavoro in una posizione di livello inferiore;
  • lavoro stagionale;
  • Famiglia;
  • Famiglia con figli di età inferiore ai 18 anni;
  • Non mollare Art. 27;
  • Rinnovo della non-cittadinanza;
  • Modifica dello scopo del soggiorno da una categoria non specificata a una delle seguenti: lavoro, lavoro autonomo, famiglia, scuola o residenza volontaria.
  • permesso di duplicare
  • Consentire una revisione (inclusione di minori).

Categorie di permessi e loro finalità

Per i fini e per la durata indicati nel visto d’ingresso o dal T.U.I. stesso, o per uno dei seguenti ulteriori motivi, può essere rilasciato un permesso di soggiorno (qualora ne siano soddisfatti i criteri) ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Regolamento di esecuzione del T.U.I.

  • Domande di asilo e rifugiati;
  • partenza per una nuova nazione;
  • l’ottenimento della cittadinanza o il riconoscimento dello status di apolide, a favore dello straniero attualmente in possesso di un visto di soggiorno per un altro motivo;
  • i casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a un procedimento penale in corso per uno dei reati di cui all’articolo 380 del codice penale, nonché per i reati di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 7532; i casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile per motivi di giustizia, su richiesta dell’autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo;
  • i beneficiari di pensione provenienti dall’estero possono scegliere se rendere l’Italia il loro domicilio permanente;
  • cure mediche d’urgenza per il giovane il cui genitore risponde ai criteri di cui al comma 3 dell’articolo 31 del Testo Unico;
  • l’incorporazione del minore, a favore dei minori che si trovano nelle situazioni di cui all’articolo 32, commi 1bis e 1ter, del Testo Unico, previa decisione del Comitato per i minori stranieri, di cui all’articolo 33 del medesimo Testo Unico.

Ai cittadini stranieri che entrano in Italia per lavoro stagionale e possono dimostrare di essersi recati in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per lavoro stagionale, viene rilasciato un visto di soggiorno valido per tre anni.

Materiale richiesto per la domanda

Il richiedente deve fornire i seguenti documenti per ottenere il permesso di soggiorno:

  • modulo di domanda compilato;
  • una prova di cittadinanza, come un certificato di nascita o un documento di naturalizzazione;
  • fotocopia del documento d’identità in formato A4 (sono necessarie solo le pagine con i dati personali del titolare e i timbri del visto di ingresso e di uscita dal Paese);
  • fotografie identiche e attuali in formato passaporto per quattro volte;
  • una marca da bollo del costo di 16 euro;
  • la prova di aver pagato la tassa per il permesso (descritta più avanti, alla voce “Costi”);
  • una fotocopia, su carta A4, di qualsiasi materiale supplementare necessario per richiedere la licenza specificata.

In alcuni casi, la Questura può richiedere ulteriori documenti per comprendere meglio i piani del richiedente per il periodo di permanenza in Italia e le circostanze per cui ha bisogno di un visto di soggiorno.

Questo è il metodo

Sedi in cui è abilitato l’accesso al servizio postale

Se la domanda viene presentata presso un Ufficio Postale abilitato, il richiedente deve utilizzare il kit giallo (fornito gratuitamente presso tutti gli Uffici Postali) e compilare i moduli all’interno secondo le istruzioni fornite.

Anche i Patronati e i Comuni in cui è disponibile il servizio mettono a disposizione gratuitamente i moduli per il rilascio o il rinnovo, nel caso in cui non si riesca a reperire autonomamente il kit.

Contestualmente alla presentazione della domanda presso l’Ufficio Postale, l’operatore consegnerà a mano al richiedente una raccomandata di convocazione con l’indicazione della data, dell’ora e della sede dell’Ufficio Immigrazione della Questura competente, dove il richiedente dovrà effettuare i rilievi foto-dattiloscopici (impronte digitali).

Dove si trova la Polizia

Se la domanda viene presentata direttamente in Questura, l’ufficio provvede al rilevamento delle impronte digitali e rilascia al richiedente una copia della domanda con il timbro della data di presentazione e l’indicazione del giorno in cui potrà ricevere il permesso di soggiorno definitivo.

Nel frattempo, la ricevuta di presentazione della domanda è una prova sufficiente dello status giuridico dello straniero in Italia.

Permesso di soggiorno elettronico

Dall’11 dicembre 2006 il permesso di soggiorno viene rilasciato per via elettronica. (PSE- 380).

Dopo che la Questura ha raccolto i dati identificativi del richiedente, spetta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato produrre e attivare il documento.

Attualmente il documento è una smart-card con un chip incorporato che contiene le istruzioni per mantenere la sicurezza e la legalità del proprio soggiorno in Italia (generalità, codice fiscale e foto del soggiornante, numero e tipo di documento, data di rilascio e validità, motivi del soggiorno, generalità di eventuali figli).

Quando un richiedente richiede un visto di soggiorno, i suoi figli minorenni sotto i quattordici anni sono automaticamente inclusi.

A tal fine viene rilasciata una smart-card, ma in realtà si tratta solo di un’aggiunta al documento d’identità del genitore; la carta riporta il ritratto e le informazioni del bambino, ma il numero e la data di scadenza della carta provengono direttamente dal documento d’identità del genitore.

Al contrario, se i figli dei richiedenti sono minorenni ma hanno almeno quattordici anni, vengono rilasciati loro permessi di soggiorno separati.

Nella maggior parte dei casi, il permesso di soggiorno elettronico può essere ottenuto o rinnovato entro un mese dalla richiesta.

Periodo di validità del permesso

Ai sensi dell’articolo 5, terzo comma, del T.U.I., la durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è pari alla durata del visto d’ingresso.

Tuttavia, questo periodo non può essere:

  • per i viaggi d’affari e di turismo possono essere rilasciati visti con validità superiore a tre mesi;
  • inferiore al tempo necessario per completare un corso di studi in ambito accademico (sono inclusi i programmi pluriennali delle università e dei conservatori di musica e danza), con possibilità di rinnovo dopo un anno in base alla redditività dimostrata e al completamento con successo del programma di formazione;
  • più di quanto richiesto per dimostrare una necessità nelle altre situazioni previste dal Testo Unico sull’Immigrazione e dalle sue norme di attuazione;
  • più di nove mesi in relazione a contratti di lavoro stagionale;
  • un periodo di tempo superiore a un anno in relazione a un contratto di lavoro di durata determinata;
  • più di due anni in caso di ricongiungimento familiare, lavoro subordinato a tempo indeterminato o lavoro autonomo a contratto.

Rinnovo

La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno deve pervenire al Questore della provincia di residenza del cittadino straniero almeno 60 giorni prima della data di scadenza del permesso; il rinnovo sarà concesso solo dopo che il Questore avrà verificato che il cittadino straniero continui a possedere i requisiti per il rilascio e gli altri requisiti previsti dal Testo Unico sull’Immigrazione.

Alcune richieste di rinnovo, come quelle iniziali, devono essere inviate tramite gli Uffici Postali ufficiali.

Le motivazioni alla base di queste richieste sono le seguenti:

  • Assistenza a bambini in affidamento:
  • Adozione;
  • Per motivi di fede religiosa;
  • Luogo di vita alternativo;
  • Esame (per un periodo superiore a tre mesi);
  • Missione;
  • Richiesta di asilo per motivi politici (rinnovo);
  • Stage di formazione tecnica;
  • in attesa del reintegro della cittadinanza;
  • Chi si trova in uno stato di limbo nella ricerca di un lavoro;
  • Documento comprovante il diritto di soggiorno all’estero (ora denominato “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”);
  • Lavoro autonomo;
  • Lavoro in una posizione di livello inferiore;
  • lavoro stagionale;
  • Famiglia;
  • Famiglia con figli di età inferiore ai 18 anni;
  • Non mollare Art. 27;
  • Rinnovo della non-cittadinanza;
  • Modifica dello scopo del soggiorno da una categoria non specificata a una delle seguenti: lavoro, lavoro autonomo, famiglia, scuola o residenza volontaria.
  • permesso di duplicare
  • Consentire una revisione (inclusione di minori).

In caso contrario, la domanda deve essere inviata alla Questura competente per la giurisdizione del richiedente.

Salvo diverse disposizioni del T.U.I. e del suo Regolamento di esecuzione, il permesso rinnovato non può avere una durata superiore a quella del permesso originario.

Lo straniero ha diritto ai privilegi riconosciuti alle persone in possesso dell’effettiva richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno solo se è in possesso anche della ricevuta che attesta la presentazione della domanda.

Rinvio del rinnovo

La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno può essere negata in determinate circostanze.

Ciò avviene quando vengono meno le condizioni per l’ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato e nelle altre situazioni previste dal T.U.I., a meno che da allora non siano emerse nuove circostanze che consentano di sanare l’irregolarità riscontrata.

Tutele

Tuttavia, coloro che hanno richiesto il ricongiungimento familiare, hanno stabilito legami familiari in Italia o sono in possesso di una carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo godono di particolari tutele ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 del T.U.I.

Il rifiuto del rinnovo in tale ipotesi deve infatti essere esaminato alla luce della forza e della durata dei legami del richiedente con la famiglia italiana e del potenziale impatto dell’allontanamento del richiedente sulle persone a suo carico.

Costi

Di seguito sono elencati i costi da pagare per la richiesta o il rinnovo del permesso di soggiorno:

  • Costo di spedizione del kit postale: 30,00 euro
  • 16,00 euro (sotto forma di marca da bollo da applicare al modulo 1 del kit postale).

Entrambi devono essere pagati per intero al momento della presentazione della domanda.

Sono inoltre necessari il contributo (il cui prezzo varia in base alla durata della validità del permesso) e il costo della stampa del permesso di soggiorno elettronico (30,46 euro).

Secondo un Decreto Ministeriale emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno il 5 maggio 2017, per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi per gli stranieri maggiorenni si applicano le seguenti tariffe (già comprensive del costo di 30,46 euro per la stampa del permesso di soggiorno elettronico):

  • I permessi di soggiorno di durata superiore a 3 mesi e 1 anno costano 70,46 euro (40,00 + 30,46);
  • Costo di 80,46 euro (50,00 + 30,46) per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e fino a due anni;
  • I permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (precedentemente noti come carte di soggiorno) e il rilascio di permessi di soggiorno per dirigenti e dipendenti qualificati costano 130,46 euro (100,00 + 30,46).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha creato un apposito avviso per il kit postale che illustra le modalità di invio degli appositi pagamenti.

Quando viene richiesto di recarsi in Questura per il rilevamento delle impronte digitali, è necessario fornire la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento.

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che rientrano nelle seguenti categorie:

  • persone di età inferiore ai 18 anni;
  • i cittadini non italiani che si recano in Italia per cure mediche e i loro accompagnatori;
  • chi vuole ottenere un secondo permesso di soggiorno o un permesso di soggiorno sostitutivo;
  • i richiedenti protezione internazionale (asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari);
  • i richiedenti la residenza permanente nell’UE che sono titolari di protezione internazionale;
  • parenti di cittadini dell’UE che richiedono il permesso di soggiorno nell’UE.

Nel caso di un singolo nucleo familiare che richiede il permesso di soggiorno o il rinnovo tramite il kit postale, è necessario allegare la prova del pagamento dell’importo di 30,46 euro per ogni parte della domanda.

Permessi e loro varianti

Per tutta la durata della sua validità, il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento (come stabilito dall’articolo 14 del regolamento attuativo).

A tal fine, chiarisce che, ad esempio, se si è in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, si può svolgere un’attività di lavoro autonomo purché si sia in possesso del titolo abilitativo o autorizzativo richiesto e si rispettino gli altri criteri e circostanze di legge.

Tuttavia, l’autorizzazione al lavoro autonomo consente anche l’esercizio del lavoro subordinato, a condizione che l’individuo sia iscritto nell’elenco anagrafico o che venga inviata una comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro a spese del datore di lavoro se il rapporto di lavoro continua.

Autorizzazione al soggiorno in alcuni Paesi

In base alle “Disposizioni di carattere umanitario” del Capitolo III del T.U.I., in casi eccezionali possono essere concessi permessi di soggiorno ad alcuni gruppi di persone molto vulnerabili e meritevoli di protezione.

Permessi di soggiorno per motivi assistenziali

Un particolare tipo di permesso di soggiorno rilasciato dal Questore, anche su proposta o parere favorevole del Procuratore della Repubblica, quando vengono accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di procedimenti per i reati di cui all’art. 3 della legge 75/1958 o per quelli previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale.

Il permesso, denominato “situazioni eccezionali”, ha lo scopo di aiutare il cittadino straniero ad allontanarsi dalla violenza e dall’indottrinamento della banda, in modo che possa aderire a un programma di aiuto e integrazione sociale.

L’ingiunzione ha una durata iniziale di sei mesi e può essere prorogata per un altro anno o per tutto il tempo necessario a garantire la giustizia.

In caso di interruzione del programma o di segnalazione di comportamenti incompatibili alla Procura della Repubblica o, per quanto di competenza, al servizio sociale del Comune o comunque accertati dal Questore, o qualora vengano meno le altre condizioni che ne avevano giustificato l’emissione, il Questore è tenuto a revocare l’autorizzazione al lavoro.

Le vittime di abusi domestici possono ottenere un visto di soggiorno

Quando le situazioni di violenza o abuso nei confronti dello straniero sono accertate nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti per gravi reati commessi sul territorio nazionale in materia di violenza domestica, ed emerge un pericolo concreto e immediato per l’incolumità dello straniero, derivante dalla scelta di sottrarsi alla violenza o all’abuso, il Questore può rilasciare un visto di uscita su segnalazione dell’autorità giudiziaria procedente.

Tale permesso, che deve essere rinnovato annualmente e reca la dicitura “casi particolari”, ha lo scopo di allontanare la vittima dall’ambiente violento e di consentirle l’accesso ai servizi socio-assistenziali e all’istruzione, nonché l’iscrizione all’elenco anagrafico previsto dall’art. 4 del regolamento di cui al D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e autonomo, nel rispetto dei requisiti minimi di età.

Autorizzazione per calamità naturali

Si tratta di un particolare tipo di permesso di soggiorno concesso a favore dello straniero il cui luogo di origine sia stato colpito da tragedie così gravi da impedirne il rientro e il soggiorno in sicurezza. È stato istituito con il Decreto n. 113/2018 (il cosiddetto Decreto Salvini).

La validità è limitata all’interno dei confini del Paese per un periodo di sei mesi.

Sebbene consenta di lavorare, non può essere trasformato in un visto di lavoro.

Diritto di compiere azioni di eccezionale rilevanza pubblica

L’articolo 42 bis del T.U.I. prevede il rilascio di un permesso di soggiorno speciale allo straniero che abbia svolto attività di particolare valore civile tra quelle elencate nell’articolo 3 della legge 13/1958, ed è quindi un’altra novità del Decreto Salvini (n. 113/2018).

Salvo che non vi siano motivi per ritenere che lo straniero rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ai sensi dell’art. 5, comma 5 bis del T.U.I., in tali circostanze il Ministro dell’Interno approva il rilascio del permesso su segnalazione del Prefetto competente.

Il permesso può essere rinnovato per altri due anni.

Si tratta di un permesso di lavoro che può essere trasformato in un visto per studenti, in modo da poter frequentare la scuola e lavorare se lo si desidera.

Cambio di status con un permesso di soggiorno

I cittadini stranieri che sono attualmente autorizzati a rimanere in Italia possono richiedere un nuovo tipo di permesso di soggiorno attraverso un procedimento amministrativo noto come “conversione del permesso di soggiorno”.

Il DPR 394/99 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione) prevede che il motivo indicato sul permesso di soggiorno corrisponda a quello indicato sul visto di ingresso (articolo 11, primo comma).

Prima che la Questura proceda alla conversione è necessario richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente per il luogo di residenza dello straniero.

La conversione può avvenire solo se il permesso di soggiorno in questione è legittimo e se sono disponibili le quote di ingresso previste dal decreto flussi.

Teorie di cambiamento

La conversione di un permesso di soggiorno avviene più spesso quando:

  • Se le condizioni per questa forma di permesso di soggiorno sono soddisfatte, il permesso di soggiorno per studio/formazione può essere trasformato in un permesso di soggiorno per attività subordinata o autonoma;
  • un permesso per lavoratori stagionale può essere trasformato in un visto permanente per coloro che trovano lavoro con un contratto di un anno o più;
  • I permessi per lavoro subordinato, lavoro autonomo e legami familiari sono convertibili in residenza permanente.

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