Tutti i cittadini stranieri che hanno problemi medici più o meno gravi e necessitano di assistenza in Italia devono ottenere un visto di residenza per cure mediche.
Contenuti
- 1 Quale tipo di permesso di soggiorno per cure mediche devo scegliere?
- 2 1. Dopo aver ottenuto il visto d’ingresso per cure mediche, il permesso di soggiorno per cure mediche
- 3 2. Permesso di soggiorno per la madre incinta, il nascituro e il coniuge convivente per ricevere cure mediche.
- 4 3. Visto di soggiorno per cure mediche a cittadini stranieri affetti da rilevanti patologie o da problemi psicofisici, come determinare se il rientro nel luogo di origine o di provenienza sarebbe dannoso per la loro salute (art. 19, comma 2, lettera d- bis TUI)
- 5 Documenti per una nuova autorizzazione alle cure mediche
- 6 Documenti necessari per il rinnovo dell’autorizzazione alle cure mediche:
- 7 Conversione di un visto rilasciato per cure mediche in un visto rilasciato per lavoro
- 8 È possibile lavorare con un visto per cure mediche?
- 9 Domande Frequenti
- 9.1 Come posso cambiare il mio permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di lavoro?
- 9.2 Si può lavorare se si ha un permesso per cure mediche?
- 9.3 Si può viaggiare con un permesso per cure mediche?
- 9.4 È possibile iscriversi all’anagrafe con il permesso per cure mediche?
- 9.5 Posso richiedere un’autorizzazione alle cure mediche mentre sono in Italia con un visto turistico?
- 9.6 È possibile aderire al Servizio Sanitario Nazionale mentre si risiede in un Paese per cure mediche?
Quale tipo di permesso di soggiorno per cure mediche devo scegliere?
Per ricevere cure mediche sono disponibili tre diversi tipi di permesso di soggiorno:
- Quando si entra in Italia con un visto per cure mediche (articolo 36 del Decreto Legislativo 286/98), si acquisisce un permesso di soggiorno per cure mediche;
- permesso di soggiorno per il coniuge convivente, il figlio di età inferiore a sei anni e la donna in stato di gravidanza (art. 19 C. 2 Lett. D) D.Lgs. 286);
- Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 286/98, lo straniero che si trova in gravi condizioni psicofisiche o che presenta gravi patologie che ne pregiudicherebbero in modo significativo la salute in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza deve essere in possesso di un permesso di soggiorno per cure mediche.
1. Dopo aver ottenuto il visto d’ingresso per cure mediche, il permesso di soggiorno per cure mediche
(art. 36 del D.Lgs. 286/98) Il cittadino straniero che necessita di cure mediche in Italia può richiedere alla Rappresentanza consolare italiana nel proprio Paese un visto d’ingresso per tale scopo. Una volta in Italia, può richiedere il permesso di soggiorno appropriato a tale scopo.
Al cittadino straniero che entra in Italia con un visto per cure mediche viene rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche di durata equivalente alla durata del trattamento terapeutico.
Una volta iniziato il trattamento medico, il permesso di soggiorno per cure mediche di pari durata può essere rinnovato a tempo indeterminato.
Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato a seguito di ingresso con visto per cure mediche consente di svolgere attività lavorativa (come modificato dal d.l. 130/2020 conv. l. 173/2020, il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato a seguito di ingresso con visto consente di svolgere attività lavorativa), ma non consente la conversione in permesso di lavoro.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 7, del TU Immigrazione, il cittadino straniero in possesso di questo tipo di permesso può presentare domanda di iscrizione anagrafica presso il Comune in cui ha stabilito il proprio domicilio.
Documenti necessari per richiedere il visto per cure mediche
L’articolo 44 del DPR 394/99 specifica i documenti necessari per il rilascio del visto d’ingresso per cure mediche.
In particolare, sono necessarie prove mediche a sostegno della necessità del trattamento:
- documentazione medica del Paese di residenza che attesti la realtà della patologia;
- una dichiarazione che indichi il tipo di terapia, la data di inizio, la durata e il costo stimato da parte della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest’ultima deve essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale);
- in alternativa, una particolare delibera regionale o anche una specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute nell’ambito di programmi umanitari, che attesti il pagamento anticipato di almeno il 30% del costo previsto per le cure richieste.
2. Permesso di soggiorno per la madre incinta, il nascituro e il coniuge convivente per ricevere cure mediche.
I requisiti di cui all’art. 19 c. 2 lett. d) del Decreto Legislativo 286 vieta l’espulsione delle donne in stato di gravidanza o a sei mesi dal parto.
Anche al coniuge convivente della donna incinta deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per gravidanza, e per la stessa durata, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del TU Immigrazione, il permesso per cure mediche funge da documento legale per l’iscrizione del cittadino straniero nell’Anagrafe della popolazione residente.
È possibile trasformare un permesso di soggiorno per gravidanza in uno per motivi familiari, ma non in uno per motivi di lavoro.
I permessi di soggiorno per gravidanza vengono rilasciati per tutta la durata della gravidanza e per sei mesi dopo la nascita del bambino.
Documenti necessari per richiedere un visto di residenza per assistenza alla maternità
Allegare: è necessario per ottenere il permesso di soggiorno per una donna incinta che richiede cure mediche.
- certificazione che attesti lo stato di gravidanza o prova della nascita del bambino
- copia del passaporto o, in caso di mancato rilascio del passaporto, carta d’identità consolare;
- licenza di matrimonio;
- una prova di residenza.
3. Visto di soggiorno per cure mediche a cittadini stranieri affetti da rilevanti patologie o da problemi psicofisici, come determinare se il rientro nel luogo di origine o di provenienza sarebbe dannoso per la loro salute (art. 19, comma 2, lettera d- bis TUI)
A questi cittadini stranieri irregolari che, a causa delle loro condizioni di salute, subirebbero un sostanziale svantaggio in caso di allontanamento dal territorio italiano, viene concesso questo specifico permesso di soggiorno per cure mediche.
Il permesso di un anno concesso ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera d-bis del TUI è rinnovabile per un ulteriore anno fino al permanere dei requisiti sanitari e può essere convertito in un visto per lavoro.
Deve trattarsi di una disabilità grave
Per quanto riguarda il presupposto del “pregiudizio significativo” in caso di rimpatrio, si consideri l’art. 35 co. 3 TU 286/98, che prevede l’obbligo di non fare ricorso al rimpatrio. 35 co. 3 TU 286/98, che stabilisce che lo straniero irregolarmente soggiornante nel Paese deve ricevere “cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti, comunque essenziali, anche se continuative” presso strutture ospedaliere pubbliche.
Le prestazioni sanitarie, diagnostiche o terapeutiche relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve periodo, ma che nel tempo potrebbero comportare un maggior danno alla salute o un rischio per la vita, sono definite cure essenziali, secondo la Circolare del Ministro della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000. Le cure urgenti sono definite come quelle che non possono essere ritardate senza mettere in pericolo la vita della persona o danneggiarne la salute (complicazioni, cronicità o aggravamenti).
Nel senso di “assicurare all’infermo l’intero ciclo terapeutico e riabilitativo con riferimento alla probabile risoluzione dell’evento morboso”, la normativa ha ulteriormente sostenuto il concetto di prosecuzione delle cure urgenti e importanti.
Si sostiene che lo stesso può valere per i disturbi psicofisici maggiori o per quelli causati da gravi malattie, ad esempio quando la capacità di lavorare o di esprimere le proprie opinioni interferisce con il godimento dei propri diritti fondamentali.
In caso di allontanamento dal territorio italiano, la necessità di un pregiudizio rilevante
Per quanto riguarda il criterio della discriminazione rilevante in caso di allontanamento dal territorio italiano, questa deve essere evidente in qualsiasi restrizione o negazione della capacità dell’individuo di esercitare e godere del proprio diritto alla salute nel Paese di origine.
Pertanto, può essere importante considerare non solo la mancanza di un sistema sanitario sufficiente a fornire cure per la particolare patologia riscontrata (come la scarsità di farmaci antiretrovirali per il trattamento dell’HIV), ma anche la possibilità che la persona non sia in grado di accedere alle cure o ai farmaci, anche se forniti nel Paese di origine.
Questa restrizione può essere di natura oggettiva o il risultato di fattori economici o sociali, come ad esempio:
- una terapia possibile ma non disponibile perché non è fornita gratuitamente o, in ogni caso, è molto costosa (o impone un onere di condivisione dei costi inaccessibile all’individuo interessato), o
- terapia destinata a un sottogruppo di pazienti che non comprende il paziente;
- Oppure, ancora una volta, possiamo parlare della situazione in cui una persona ha bisogno di cure mediche ma risiede in una regione della nazione in cui il tempo di viaggio per raggiungere l’ospedale più vicino causerebbe un peggioramento intollerabile delle sue condizioni di salute.
A causa dell’interruzione delle cure durante il trasferimento o delle circostanze eccezionalmente dolorose del viaggio, una lesione significativa può indicare che la sicurezza personale o la vita dell’individuo potrebbero essere a rischio durante il viaggio di rimpatrio verso il paese d’origine.
Come posso presentare la domanda di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19 co.2 lett. d-bis del D.Lgs. 286/98 per cure mediche?
L’interessato può presentare la domanda di permesso di soggiorno di persona presso la Questura territorialmente competente, a mezzo raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.
Su segnalazione e richiesta dei medici curanti, anche la Questura può concedere il permesso dopo aver accertato il danno che deriverebbe dal rientro del paziente nel territorio nazionale e, quindi, in caso di non autosufficienza del paziente.
Infine, se la Commissione territoriale stabilisce che sussistono i presupposti per la concessione di un permesso per cure mediche ma non i requisiti per la protezione internazionale, può farlo durante l’esame della domanda di asilo.
In alcune situazioni, la Commissione deve inviare i documenti al Questore per ottenere il visto di residenza per cure mediche.
Documenti per una nuova autorizzazione alle cure mediche
Finché permane l’impedimento sanitario, il permesso di soggiorno per cure mediche può essere prorogato.
La verifica della documentazione medica che dimostra la necessità di cure in Italia è sempre un requisito per il rinnovo.
Solo i primi sei mesi di vita del bambino sono ammissibili per il rinnovo del permesso di gravidanza.
Documenti necessari per il rinnovo dell’autorizzazione alle cure mediche:
- permesso di soggiorno scaduto
- copia del passaporto o di un altro documento di identità legale;
- quattro fotografie formato tessera
- lettera del medico attestante la gravità della situazione, rilasciata dalla struttura ospedaliera pubblica, relativa alla necessità di proseguire le cure in Italia (art. 19 comma 2 lett. d-bis); per i permessi di maternità sarà necessario il certificato di nascita o la certificazione medica attestante lo stato di gravidanza;
- documenti che dimostrino la fornitura di alloggio (ospitalità); una marca da bollo da 16,00 euro.
Conversione di un visto rilasciato per cure mediche in un visto rilasciato per lavoro
La modifica del permesso di soggiorno per cure mediche può essere fattibile o meno, a seconda del tipo di permesso di cui si è in possesso:
- ex. art. 36 del D.gs. n. 286/98), il permesso di soggiorno per cure mediche ottenuto a seguito di un analogo visto d’ingresso non autorizza la sua conversione in permesso per lavoro;
- il permesso di soggiorno concesso alle donne straniere irregolari (e al padre del nascituro) durante la gravidanza per i sei mesi precedenti il parto e per i sei mesi successivi al parto (ex art. 19 co. 2 l. d) non consente la conversione in permesso per motivi familiari ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 TU; – il permesso di soggiorno per cure mediche ottenuto a seguito di analogo visto d’ingresso non consente la conversione in permesso di lavoro. 30 TU;
- il permesso di soggiorno rilasciato a persone affette da gravi condizioni psicofisiche o da gravi patologie che ne pregiudicherebbero la salute in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza (Ex art. 19 co. 2 l. d-bis) può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
È possibile lavorare con un visto per cure mediche?
Ancora una volta, ciò dipende dal tipo di permesso di soggiorno:
a. lo svolgimento di attività lavorative è consentito dal permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato dopo il rilascio del relativo visto d’ingresso (ex art. 36 del D.gs. n. 286/98);
b. il lavoro non è consentito nel periodo che precede il travaglio e per i sei mesi successivi al parto dal permesso di soggiorno concesso alle donne immigrate irregolari (e al padre del nascituro) durante la gravidanza;
c. Il lavoro è consentito, previa conversione, nell’ambito del permesso di soggiorno rilasciato a coloro che sono affetti da rilevanti condizioni psicofisiche o da gravi patologie che ne pregiudicherebbero la salute in caso di rientro nel Paese d’origine o di provenienza (Ex Art. 19 co.
Domande Frequenti
Come posso cambiare il mio permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di lavoro?
Compilando il kit postale.
Solo se il tuo permesso di soggiorno per cure mediche contiene la dicitura “art. 19, comma 2, lettera d-bis” può essere trasformato in permesso per lavoro.
Si può lavorare se si ha un permesso per cure mediche?
Si può lavorare per sé o per altri.
Si può viaggiare con un permesso per cure mediche?
No, lo straniero non può viaggiare fuori dall’Italia perché il permesso per cure mediche è valido solo all’interno dei confini nazionali.
È possibile iscriversi all’anagrafe con il permesso per cure mediche?
Sì, il cittadino straniero può presentare domanda di iscrizione all’anagrafe del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 7 del TU immigrazione.
Posso richiedere un’autorizzazione alle cure mediche mentre sono in Italia con un visto turistico?
Sì, ma solo se si è in attesa o se si ha un problema medico davvero importante.
È possibile aderire al Servizio Sanitario Nazionale mentre si risiede in un Paese per cure mediche?
Fino a sei mesi dopo la nascita del bambino, la cittadina straniera con permesso di soggiorno per cure mediche o gravidanza deve iscriversi al SSN.